Art. 6 — Disposizioni transitorie e finali
I regolamenti delle scuole e la carta dei servizi previsti dalle disposizioni vigenti in materia sono adottati o modificati previa consultazione degli studenti nella scuola secondaria superiore e dei genitori nella scuola ((secondaria di primo grado)). ((Le istituzioni scolastiche, nell'ambito della loro autonomia e, comunque, entro il termine di trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, adeguano il Regolamento di istituto alle previsioni di cui all'articolo 4, commi 8-bis, 8-ter, 8-quater, 8-quinquies e 8-sexies.)) Del presente regolamento e dei documenti fondamentali di ogni singola istituzione scolastica e' fornita copia agli studenti all'atto dell'iscrizione. E' abrogato il capo III del titolo I del regio decreto 4 maggio 1925, n. 653. ((Nelle more della definizione degli elenchi regionali delle strutture ospitanti, di cui all'articolo 4, comma 8-ter, quinto periodo, le attivita' di cittadinanza attiva e solidale sono effettuate a favore della comunita' scolastica.))
Testo vigente dal 10 ottobre 2025
