Dopo l'art. 61- bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 aprile 1976, n. 431, e successive modificazioni, e' inserito il seguente: "Art. 61-ter (Comunicazioni all'autorita' di pubblica sicurezza). - Dei provvedimenti esecutivi di concessione dei permessi previsti dagli articoli 61 e 61- bis e' data notizia senza ritardo dal direttore dell'istituto presso il quale l'interessato si trova al prefetto della provincia nel cui territorio e' sito il comune ove il permesso deve essere fruito".
Testo vigente dal 7 luglio 1989
