Dopo l'art. 49 del decreto del Presidente della Repubblica 29 aprile 1976, n. 431, e successive modificazioni, e' inserito il seguente: "Art. 49-bis (Lavoro a domicilio). - Il lavoro a domicilio all'interno dell'istituto penitenziario puo' essere svolto anche durante le ore destinate al lavoro ordinario, con l'osservanza delle condizioni di cui all'articolo precedente".
Testo vigente dal 7 luglio 1989
