Art. 7 — Comitato pari opportunità

Al fine di consentire una reale parita' uomini-donne, e' istituito il Comitato per le pari opportunita' con il compito di proporre misure adatte a creare effettive condizioni di pari opportunita', secondo i principi definiti dalla legge 10 aprile 1991, n. 125. Il Comitato, presieduto dal Ministro dell'interno o da un suo delegato, e' composto da tre rappresentanti delle organizzazioni sindacali e da un numero pari di rappresentanti dell'amministrazione. Per ogni componente effettivo e' previsto un componente supplente. Il Comitato per le pari opportunita' rimane in carica per la durata di un quadriennio e comunque fino alla costituzione del nuovo, con le scadenze di cui all'articolo 26, comma 3, del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139. I componenti del Comitato possono essere rinnovati nell'incarico per un solo mandato.

Testo vigente dal 5 novembre 2002

Norme correlate

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2002-09-20;247~art7 · fonte del testo