Art. 8 — Commissioni
Allo scopo di assicurare una migliore partecipazione del personale alle attivita' dell'amministrazione, e' prevista la possibilita' di costituire, a richiesta e senza oneri aggiuntivi, Commissioni bilaterali per l'approfondimento di specifiche problematiche, in particolare concernenti l'organizzazione del lavoro in relazione ai processi di riorganizzazione dell'Amministrazione stessa nonche' l'ambiente, l'igiene e sicurezza del lavoro e le attivita' di formazione. Tali organismi, ivi compreso il Comitato per le pari opportunita' per quanto di sua competenza, raccolgono dati relativi alle predette materie, che l'amministrazione e' tenuta a fornire, e formulano proposte in ordine ai medesimi temi. La composizione dei citati organismi, che non hanno funzioni negoziali, e' di norma paritetica e deve comprendere un'adeguata rappresentanza femminile.
Testo vigente dal 5 novembre 2002
