Art. 8 — Commissioni

Allo scopo di assicurare una migliore partecipazione del personale alle attivita' dell'amministrazione, e' prevista la possibilita' di costituire, a richiesta e senza oneri aggiuntivi, Commissioni bilaterali per l'approfondimento di specifiche problematiche, in particolare concernenti l'organizzazione del lavoro in relazione ai processi di riorganizzazione dell'Amministrazione stessa nonche' l'ambiente, l'igiene e sicurezza del lavoro e le attivita' di formazione. Tali organismi, ivi compreso il Comitato per le pari opportunita' per quanto di sua competenza, raccolgono dati relativi alle predette materie, che l'amministrazione e' tenuta a fornire, e formulano proposte in ordine ai medesimi temi. La composizione dei citati organismi, che non hanno funzioni negoziali, e' di norma paritetica e deve comprendere un'adeguata rappresentanza femminile.

Testo vigente dal 5 novembre 2002

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2002-09-20;247~art8 · fonte del testo