Art. 20 — Norme transitorie
Provvedimento abrogato dal d.lgs. 7 luglio 2011, n. 136.
Abrogato dal 25 agosto 2011
Provvedimento abrogato dal d.lgs. 7 luglio 2011, n. 136.
Abrogato dal 25 agosto 2011
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
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2 versioni dal 2001
Confronto con la versione in vigore dal 13 agosto 2001 al 25 agosto 2011. 274 parole tolte, 10 parole aggiunte in 3 capoversi.
tolto: Fino al 1o febbraio 2002, le amministrazioni di cui all'articolo 4 possono continuare a rilasciare e convalidare certificati ai sensi delle disposizioni vigenti anteriormente al 1o febbraio 1997, data di entrata in vigore degli emendamenti del 1995 alla Convenzione STCW, nei confronti di coloro che hanno iniziato un servizio di navigazione o corsi di formazione e addestramento prima del 1o agosto 1998. Fino al 1o febbraio 2002 i certificati di abilitazione dei lavoratori marittimi per i mezzi di salvataggio (MAMS) possono essere rilasciati ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1996, n. 474. Parimenti fino al 1o febbraio 2002, le Autorita' di cui all'articolo 4 possono continuare a rinnovare e prorogare certificati e convalide ai sensi delle disposizioni vigenti prima del 1o febbraio 1997. In occasione del rinnovo o della proroga di un certificato ai sensi del comma 3 i limiti di tonnellaggio indicati nel certificato originale possono essere sostituiti come segue:
tolto: a) "200 tonnellate di stazza lorda registrata" puo' essere sostituito con "500 tonnellate di stazza lorda";
tolto: b) "1600 tonnellate di stazza lorda registrata" puo' essere sostituito con "3000 tonnellate di stazza lorda". I certificati di cui ai precedenti commi, alla scadenza o comunque entro cinque anni dalla data del rilascio, del riconoscimento, della convalida, del rinnovo o della proroga, sono convertiti nei certificati adeguati di cui all'articolo 5, secondo le disposizioni di cui all'articolo 6, commi 4 e 5. Fino all'entrata in esercizio della rete informatica unitaria delle pubbliche amministrazioni, ciascuna delle autorita' di cui all'articolo 3 tiene i registri previsti all'articolo 10, commi 1 e 2, e cura gli adempimenti di cui allo stesso articolo 10, comma 3.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 7 LUGLIO 2011, N. 136
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2001-05-09;324~art20 · fonte del testo
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