Art. 10 — Audizioni

Il responsabile del procedimento puo' disporre audizioni di chi e' intervenuto nel procedimento o puo' intervenirvi, nel rispetto delle esigenze di riservatezza delle imprese. All'audizione possono intervenire i componenti il Collegio, che in tal caso ne assumono la presidenza; in caso diverso, le audizioni sono presiedute dal responsabile del procedimento, in caso di sua assenza o impedimento, da altro funzionario dell'Autorita' a cio' incaricato dal responsabile dell'area o del servizio competente. Possono partecipare all'audizione i soggetti ai quali e' stata comunicata la decisione di avvio del procedimento e gli intervenienti nel procedimento, salvo che sussistano ragioni di tutela dell'interesse commerciale delle imprese. Possono essere disposte, in quest'ultimo caso, audizioni separate. I soggetti che ne hanno titolo possono partecipare in persona del proprio legale rappresentante oppure di procuratore speciale munito di apposita documentazione che comprovi il potere di rappresentanza. Essi possono farsi assistere da consulenti di fiducia, senza che l'esercizio di tale facolta' comporti la sospensione dell'audizione. I soggetti che intendono chiedere di essere sentiti nell'audizione finale, di cui al comma 3, lettera c), dell'articolo 5, devono farne domanda entro trenta giorni dalla comunicazione di avvio del procedimento. L'audizione finale ha luogo avanti al Collegio nel giorno che e' comunicato ai richiedenti ed a coloro che hanno titolo ad intervenirvi. Delle audizioni e' redatto processo verbale a norma dell'articolo 12 e puo' essere disposta, da chi ne assume la presidenza, la registrazione magnetica. Copia del verbale e dell'eventuale registrazione e' acquisita agli atti.

Testo vigente dal 27 giugno 2001

Norme correlate

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2001-05-09;244~art10 · fonte del testo