Art. 4
Conformita' dell'equipaggiamento marittimo - Attuazione dell'articolo 4 della direttiva 2014/90/UE L'equipaggiamento marittimo da installare o gia' installato a bordo di navi nazionali e di navi UE deve essere conforme ai requisiti di progettazione, costruzione ed efficienza previsti dagli strumenti internazionali applicabili alla data in cui tale equipaggiamento e' installato a bordo. La conformita' dell'equipaggiamento ai requisiti di cui al comma 1 e' attestata esclusivamente in base alle norme di prova e alle procedure di valutazione della conformita' di cui all'articolo 17. I requisiti e le norme di prova di cui ai commi 1 e 2 sono indicati dalla Commissione europea secondo quanto previsto dall'articolo 35, paragrafo 2 e 3, della direttiva n. 2014/90/UE. Fermo restando quanto previsto al comma 1, l'equipaggiamento marittimo da installare o gia' installato su navi nazionali per il quale la Commissione europea non ha indicato i requisiti e le norme di prova deve essere conforme ai requisiti di progettazione, costruzione ed efficienza stabiliti dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con l'amministrazione competente in base alla tipologia di equipaggiamento.
Testo vigente dal 10 marzo 2018
