Marcatura di conformita' - Attuazione degli articoli 9 e 10 della direttiva 2014/90/UE L'equipaggiamento marittimo conforme ai sensi dell'articolo 4 reca la marcatura di conformita'. La marcatura di conformita' e' apposta esclusivamente sull'equipaggiamento marittimo che soddisfa i requisiti di valutazione della conformita' di cui agli allegati della direttiva n. 2014/90/UE e al presente decreto. L'equipaggiamento che reca la marcatura di conformita' si presume conforme al presente decreto. La marcatura di conformita' e' soggetta ai principi generali di cui all'articolo 30, paragrafi 1 e da 3 a 6, del regolamento CE n. 765/2008. La marcatura di conformita' e' apposta sull'equipaggiamento o sulla sua targhetta segnaletica contente i dati, nelle forme e nelle misure e secondo le modalita' previste dall'Allegato I del presente decreto, in modo visibile, leggibile e indelebile per tutto il periodo di utilizzo previsto dallo stesso e, se del caso, e' inclusa nel suo software. Nel caso cio' sia impossibile o difficilmente realizzabile a causa delle dimensioni o della natura dell'equipaggiamento, la marcatura di conformita' e' apposta sull'imballaggio e sui documenti di accompagnamento. La marcatura di conformita' e' apposta alla fine della fase di produzione. La marcatura di conformita' e' seguita dal numero di identificazione dell'organismo notificato, nel caso in cui tale organismo intervenga nella fase di controllo della produzione, e dall'indicazione in cifre dell'anno in cui e' apposta. Il numero di identificazione dell'organismo notificato e' apposto dall'organismo stesso o, in base alle sue istruzioni, dal fabbricante o dal suo rappresentante autorizzato.

Testo vigente dal 10 marzo 2018

Norme correlate

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2017-12-20;239~art8 · fonte del testo