Art. 2 — Ambito di applicazione - Attuazione dell'articolo 3 della direttiva 2014/90/UE

Le disposizioni del presente decreto si applicano all'equipaggiamento marittimo da installare o gia' installato a bordo delle navi mercantili adibite al trasporto marittimo per il quale le convenzioni internazionali richiedono l'approvazione da parte dello Stato di bandiera. Per i fini di cui all'articolo 1, l'equipaggiamento di cui al comma 1 e' soggetto esclusivamente alle norme del presente decreto anche nel caso in cui lo stesso rientri nel campo di applicazione di altre fonti normative europee diverse dalla direttiva 2014/90/UE.

Testo vigente dal 10 marzo 2018

Norme correlate

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2017-12-20;239~art2 · fonte del testo