Art. 53
Eccedenza su quanto e' stato autorizzato e approvato (art. 235, d.P.R. n. 170 del 2005) Fermo restando quanto previsto dall'art. 228 del regolamento generale, l'organo di collaudo riferisce all'ente deputato all'approvazione del contratto e al responsabile del procedimento per la fase dell'esecuzione.
Testo vigente dal 7 gennaio 2013
