Art. 52
Discordanza fra la contabilita' e l'esecuzione (art. 233, d.P.R. n. 170 del 2005) Fermo restando quanto previsto dall'art. 226 del regolamento generale, in caso di gravi discordanze l'organo di collaudo sospende le operazioni e ne riferisce all'autorita' che gli ha conferito l'incarico e al responsabile del procedimento per l'esecuzione, formulando le sue proposte.
Testo vigente dal 7 gennaio 2013
