Art. 113
Esecuzione delle prove di verifica di conformita' Le prove di verifica di conformita', alle quali debbono essere sottoposti i materiali prima della loro accettazione, vengono eseguite nei modi stabiliti dagli allegati tecnici dei singoli contratti, con ogni mezzo e con le piu' ampie facolta', dall'organo di verifica. L'organo di verifica valuta la rispondenza o meno dei materiali alle caratteristiche prescritte e ne propone l'accettazione, oppure il rifiuto.
Testo vigente dal 7 gennaio 2013
