Art. 8 — Competenze statali
Sono di competenza statale le funzioni concernenti:
- a)promozione, consulenza, indirizzo e coordinamento delle attivita' connesse con l'applicazione del presente decreto;
- b)le modifiche, le variazioni e le integrazioni degli allegati I, II e III;
- c)la predisposizione e l'aggiornamento dei criteri generali e delle metodologie per il rilevamento delle caratteristiche delle acque dolci sotterranee, salmastre e marine da destinare al consumo umano, nonche' dei criteri per la formazione e l'aggiornamento dei relativi catasti;
- d)le norme tecniche per la tutela preventiva e per il risanamento della qualita' delle acque destinate al consumo umano, nonche' i criteri generali per la individuazione delle aree di salvaguardia delle risorse idriche;
- e)le norme tecniche per l'installazione degli impianti di acquedotto;
- f)le norme tecniche per la potabilizzazione delle acque;
- g)le norme tecniche per lo scavo, perforazione, trivellazione, manutenzione, chiusura e riapertura di pozzi d'acqua;
- h)acquisizione ed elaborazione di informazioni sulla qualita' delle acque destinate al consumo umano. Le competenze statali di cui alle lettere a), b), c) e d), sono esercitate dal Ministro della sanita', di concerto con il Ministro dell'ambiente; la competenza di cui alla lettera f) e' esercitata dal Ministro della sanita'; le competenze di cui alle lettere e) e g), sono esercitate dal Ministro dei lavori pubblici, di concerto con i Ministri della sanita' e dell'ambiente.
Testo vigente dal 30 giugno 1988
