Alle regioni competono le seguenti funzioni:

  • a)previsione di misure atte a rendere possibile un approvvigionamento idrico di emergenza per fornire acqua potabile rispondente ai requisiti previsti dall'allegato I, per la quantita' ed il periodo minimi necessari a far fronte a contingenti esigenze locali;
  • b)esercizio dei poteri sostitutivi, in caso di inerzia degli enti locali, per la salvaguardia delle risorse idriche da destinare al consumo umano;
  • c)esercizio del potere di deroga;
  • d)adozione dei piani di intervento per il risanamento ed il miglioramento della qualita' delle acque;
  • e)coordinamento del flusso informativo sulle caratteristiche delle acque destinate al consumo umano, anche ai fini di cui all'art. 8, comma 1, lettera h);
  • f)individuazione delle aree di salvaguardia e disciplina delle attivita' e destinazioni ammissibili, salvo il disposto degli articoli 4, 5, 6 e 7.

Testo vigente dal 30 giugno 1988

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Richiamate nel testo

Gli articoli che questa norma nomina.

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1988-05-24;236~art9 · fonte del testo