Art. 9 — Competenze regionali
Alle regioni competono le seguenti funzioni:
- a)previsione di misure atte a rendere possibile un approvvigionamento idrico di emergenza per fornire acqua potabile rispondente ai requisiti previsti dall'allegato I, per la quantita' ed il periodo minimi necessari a far fronte a contingenti esigenze locali;
- b)esercizio dei poteri sostitutivi, in caso di inerzia degli enti locali, per la salvaguardia delle risorse idriche da destinare al consumo umano;
- c)esercizio del potere di deroga;
- d)adozione dei piani di intervento per il risanamento ed il miglioramento della qualita' delle acque;
- e)coordinamento del flusso informativo sulle caratteristiche delle acque destinate al consumo umano, anche ai fini di cui all'art. 8, comma 1, lettera h);
- f)individuazione delle aree di salvaguardia e disciplina delle attivita' e destinazioni ammissibili, salvo il disposto degli articoli 4, 5, 6 e 7.
Testo vigente dal 30 giugno 1988
