I prelievi ed i controlli analitici sulle acque destinate al consumo umano sono eseguiti dai servizi e presidi delle unita' sanitarie locali. I controlli ispettivi e i giudizi di qualita' sulle acque destinate al consumo umano spettano all'unita' sanitaria locale. Qualora i risultati analitici o dell'esame ispettivo evidenzino la possibilita' di un pregiudizio per la salute umana, l'organo di controllo, effettuata la valutazione del pregiudizio, richiede alla regione, al comune ed al gestore dell'acquedotto, i provvedimenti e le misure di competenza. Copia dei dati di cui ai commi 1 e 2 sono, con scadenza almeno bimestrale, trasmessi ai Ministeri della sanita' e dell'ambiente.1a

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

Corte Costituzionale

1a

La Corte Costituzionale con sentenza 1-6 aprile 1993 n. 139 (in G.U. 1a s.s. 14/04/1993 n. 16) ha dichiarato "l'illegittimita' costituzionale dell'art. 12 del d.P.R. 24 maggio 1988, n. 236 (Attuazione della direttiva CEE numero 80/778 concernente la qualita' delle acque destinate al consumo umano, ai sensi dell'art. 15 della legge 16 aprile 1987, n. 183), nella parte in cui non prevede che, in caso di analisi di acque destinate al consumo umano, per le quali non sia possibile la revisione, a cura dell'organo procedente sia dato, anche oralmente, avviso all'interessato del giorno, dell'ora e del luogo dove le analisi verranno effettuate, affinche' lo stesso interessato o persona di sua fiducia possano presenziare a tali analisi, eventualmente con l'assistenza di un consulente tecnico."

Testo vigente dal 15 aprile 1993

Corte costituzionale

Questa norma è stata dichiarata illegittima. La declaratoria la rimuove con effetto retroattivo: vale anche per i rapporti sorti prima, se non esauriti.

  • Sentenza n. 139/1993

    Ha colpito questo articolo
    6 aprile 1993

    Come già affermato, in materia di accertamenti su alimenti, bevande ed altri prodotti, compiuti nel corso di controlli ispettivi, il diritto di difesa garantito dall'art. 24 Cost., deve ritenersi violato quando non sia previsto, per l'esecuzione di analisi da effettuarsi su campioni deteriorabili, e perciò non suscettibili di revisione, l'obbligo di dare avviso alle persone interessate - così come stabilito dal nuovo codice di procedura penale inapplicabile peraltro nel giudizio 'a quò, che trae origine da un accertamento effettuato secondo il precedente rito penale - al fine di consentire alle stesse di presenziare, eventualmente con l'ausilio di un consulente tecnico, all'esecuzione di tali operazioni. Deve pertanto essere dichiarata la illegittimità costituzionale dell'art. 12, d.P.R. 24 maggio 1988, n. 236, (emanato in attuazione di direttiva CEE) nella parte in cui non prevede che, in caso di analisi di acque destinate al consumo umano, per le quali non sia possibile la revisione, a cura del competente ufficio dell'U.S.L., sia dato anche oralmente, avviso all'interessato del giorno dell'ora e del luogo dove le analisi verranno effettuate, affinché lo stesso interessato o persona di sua fiducia possano presenziare a tali analisi, eventualmente con l'assistenza di un consulente tecnico. - In senso conforme v. S. nn. 469/1988 e 434/1990; sul necessario riferimento dell'obbligo del preavviso al momento dell'effettuazione delle analisi e non anche a quello del prelievo dei campioni v. S. n. 248/1983.

    Art. 12 Attuazione della direttiva CEE n. 80/778 concernente la qualita' delle acque destinate al consumo umano · Art. 15 Coordinamento delle politiche riguardanti l'appartenenza dell'Italia alle Comunita' europee ed adeguamento dell'ordinamento interno agli atti normativi comunitari

    Leggi la pronuncia

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 15 aprile 1993

Confronto con la versione in vigore dal 30 giugno 1988 al 15 aprile 1993.

Il testo dell’articolo è rimasto uguale. La nuova versione è stata registrata con la nota ufficiale qui sotto.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • Corte Costituzionale

    La Corte Costituzionale con sentenza 1-6 aprile 1993 n. 139 (in G.U. 1a s.s. 14/04/1993 n. 16) ha dichiarato "l'illegittimita' costituzionale dell'art. 12 del d.P.R. 24 maggio 1988, n. 236 (Attuazione della direttiva CEE numero 80/778 concernente la qualita' delle acque destinate al consumo umano, ai sensi dell'art. 15 della legge 16 aprile 1987, n. 183), nella parte in cui non prevede che, in caso di analisi di acque destinate al consumo umano, per le quali non sia possibile la revisione, a cura dell'organo procedente sia dato, anche oralmente, avviso all'interessato del giorno, dell'ora e del luogo dove le analisi verranno effettuate, affinche' lo stesso interessato o persona di sua fiducia possano presenziare a tali analisi, eventualmente con l'assistenza di un consulente tecnico."

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1988-05-24;236~art12 · fonte del testo