Art. 14 — Controllo degli acquedotti
Per uniformare le attivita' di controllo su impianti di acquedotto ricadenti nell'area di competenza territoriale di piu' unita' sanitarie locali o di piu' servizi e presidi multizonali, di cui all'art. 22 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, la regione puo' individuare l'unita' sanitaria locale, il presidio o il servizio al quale attribuire la competenza in materia di controlli. Per gli acquedotti interregionali l'individuazione dell'organo sanitario di controllo e' disposta d'intesa tra le regioni interessate.
Testo vigente dal 30 giugno 1988
