Art. 7 — Controllo delle regioni

Le regioni e le unita' sanitarie locali vigilano sull'osservanza delle norme del presente decreto, ai fini della tutela della salute pubblica e dell'ambiente. Le regioni, in particolare, provvedono, anche mediante ispezioni, al controllo delle condizioni di sicurezza adottate nella detenzione degli apparecchi, impianti e fluidi di cui al punto 2 dell'allegato, della periodicita' delle verifiche che il detentore e' tenuto ad effettuare ai sensi del comma 2 dell'art. 4, nonche' del corretto smaltimento degli stessi.

Testo vigente dal 20 giugno 1988

Norme correlate

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1988-05-24;216~art7 · fonte del testo