I consegnatari di beni mobili dello Stato sono direttamente e personalmente responsabili degli oggetti ricevuti a seguito di regolare verbale di consegna, relativamente al periodo in cui sono stati in carica, secondo le regole generali in materia di responsabilita' amministrativa e contabile. L'inizio ed il termine della durata dell'incarico di ciascun consegnatario risultano dai verbali di passaggio di consegne di cui all'articolo 26. I consegnatari non possono estrarre, ne' introdurre nei luoghi di custodia o di deposito cosa alcuna se l'operazione non e' accompagnata da regolare documentazione amministrativa e fiscale. I consegnatari sono esenti da responsabilita' conseguenti a mancanze o danni che si riscontrino o si verifichino nei beni mobili dopo che essi ne abbiano effettuato la regolare consegna o la distribuzione sulla scorta di documenti perfezionati.

Testo vigente dal 13 novembre 2002

Norme correlate

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2002-09-04;254~art15 · fonte del testo