Art. 18 — Versamento

Il versamento costituisce l'ultima fase dell'entrata, consistente nel trasferimento delle somme riscosse nelle casse dell'Agenzia. Gli incaricati della riscossione, interni ed esterni, versano all'istituto cassiere le somme riscosse nei termini e nei modi fissati dalle disposizioni vigenti e dagli accordi.

Testo vigente dal 29 febbraio 2012

Norme correlate

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2011-12-15;234~art18 · fonte del testo