Art. 19 — Procedimento di spesa

Sono fasi del procedimento di spesa l'impegno, la liquidazione, l'ordinazione e il pagamento, da effettuarsi nei tempi fissati con provvedimento del Direttore, in ossequio a quanto previsto dall'articolo 9 del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102. Fatte salve le eccezioni di legge, l'effettuazione di qualsiasi spesa, con esclusione di quelle minute e urgenti di cui all'articolo 38, e' subordinata alla sussistenza dei seguenti atti:

  • a)determinazione che l'autorizza;
  • b)attestazione di copertura finanziaria;
  • c)impegno registrato sul competente capitolo del bilancio di previsione.

Testo vigente dal 29 febbraio 2012

Norme correlate

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2011-12-15;234~art19 · fonte del testo