Art. 17 — Riscossione

La riscossione consiste nel materiale introito da parte dell'istituto cassiere, o di altri eventuali incaricati della riscossione, delle somme dovute all'Agenzia. La riscossione e' disposta a mezzo di ordinativo di incasso, fatto pervenire all'istituto cassiere nelle forme e nei tempi previsti dalla convenzione di cui all'articolo 36. L'ordinativo di incasso e' sottoscritto dal dirigente incaricato o da un suo delegato e contiene almeno:

  • a)l'indicazione del debitore;
  • b)l'ammontare della somma da riscuotere;
  • c)la causale;
  • d)gli eventuali vincoli di destinazione delle somme;
  • e)l'indicazione del capitolo di bilancio cui e' riferita l'entrata distintamente per residui o competenza;
  • f)la codifica;
  • g)il numero progressivo;
  • h)l'esercizio finanziario e la data di emissione. L'istituto cassiere accetta, senza pregiudizio per i diritti dell'Agenzia, la riscossione di ogni somma versata a suo favore, anche senza la preventiva emissione di ordinativo di incasso. In quest'ultima ipotesi, l'istituto cassiere da' immediata comunicazione all'Agenzia, richiedendo la regolarizzazione della riscossione. Gli ordinativi di incasso che si riferiscono a entrate di competenza dell'esercizio in corso sono tenuti distinti da quelli relativi ai residui. Gli ordinativi di incasso non riscossi entro il termine dell'esercizio sono restituiti dall'istituto cassiere all'Agenzia per la riscossione in conto residui. Le entrate accertate e non riscosse costituiscono i residui attivi da iscrivere tra le attivita' dello stato patrimoniale e nel bilancio di previsione dell'esercizio successivo. Le entrate aventi destinazione vincolata per legge, se non utilizzate nell'esercizio, confluiscono nella parte vincolata dell'avanzo di amministrazione ai fini dell'utilizzazione negli esercizi successivi.

Testo vigente dal 29 febbraio 2012

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2011-12-15;234~art17 · fonte del testo