Art. 3 — Piani provinciali di dimensionamento

I piani di dimensionamento delle istituzioni scolastiche previsti dall'articolo 21, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59, al fine dell'attribuzione dell'autonomia e personalita' giuridica, sono definiti in conferenze provinciali di organizzazione della rete scolastica, nel rispetto degli indirizzi di programmazione e dei criteri generali, riferiti anche agli ambiti territoriali, preventivamente adottati dalle regioni. Entro il 31 ottobre 1998 il presidente della provincia, anche in assenza degli indirizzi e dei criteri di cui al comma 1, convoca la conferenza provinciale alla quale partecipano, oltre alla provincia, i comuni e le comunita' montane; ad essa partecipano di diritto il dirigente competente della amministrazione periferica della pubblica istruzione e il presidente del consiglio scolastico provinciale, assicurando il coinvolgimento di tutti i soggetti scolastici interessati. Ove il presidente della provincia non provveda tempestivamente alla convocazione, questa puo' essere fatta dal sindaco del comune capoluogo di provincia o, in mancanza, dal dirigente del competente ufficio periferico dell'amministrazione scolastica. Nella prima riunione sono determinate le modalita' operative per la predisposizione e la successiva discussione e definizione delle proposte avanzate dai soggetti partecipanti alla conferenza provinciale, compresi i criteri per la promozione di incontri e accordi per ambiti territoriali ristretti. Gli ambiti territoriali di riferimento e le dimensioni ottimali delle istituzioni scolastiche sono individuati dalle conferenze previste dai precedenti commi. I dirigenti competenti della amministrazione periferica della pubblica istruzione predispongono la documentazione necessaria per la conferenza provinciale di organizzazione, con tutti gli opportuni elementi di informazione; gli stessi dirigenti, altresi', acquisiscono e comunicano alle conferenze provinciali di cui al comma 3 eventuali pareri e proposte dei consigli scolastici distrettuali e degli organi collegiali degli istituti d'istruzione interessati. I dati, i documenti e le informazioni di cui sopra, unitamente alle proposte formulate, sono contemporaneamente trasmessi alle regioni e ai consigli provinciali e distrettuali competenti per territorio. Il piano di dimensionamento delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado e' approvato dalle conferenze provinciali entro il 31 dicembre 1998, anche in assenza degli indirizzi e dei criteri di cui al comma 1. I piani contengono anche proposte specifiche per le zone di confine tra province o regioni, allo scopo di garantire le migliori condizioni di fruibilita' del servizio scolastico. Le regioni approvano il piano regionale di dimensionamento entro il 28 febbraio 1999, sulla base dei piani provinciali assicurandone il coordinamento, nel rispetto degli organici prestabiliti, ai sensi dell'articolo 5, comma 1, e dei parametri di riferimento previsti dall'articolo 2. Le regioni deliberano sui casi previsti dal comma 7, previa intesa, ove necessario, con le regioni confinanti. I piani, possono essere modificati nel corso dell'anno successivo alla loro approvazione e hanno, comunque, completa e definitiva attuazione entro l'inizio dell'anno scolastico 2000-2001. 1

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

D.P.R. 20 marzo 2009, n. 81

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Il D.P.R. 20 marzo 2009, n. 81 ha disposto (con l'art. 24, comma 1, lettera d)) che, a decorrere dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui all'articolo 1, comma 1 del medesimo decreto del Presidente della Repubblica, e' abrogato il presente articolo 3.

Testo vigente dal 3 luglio 2009

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 3 luglio 2009

Confronto con la versione in vigore dal 16 luglio 1998 al 3 luglio 2009.

Il testo dell’articolo è rimasto uguale. La nuova versione è stata registrata con la nota ufficiale qui sotto.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • D.P.R. 20 marzo 2009, n. 81

    Il D.P.R. 20 marzo 2009, n. 81 ha disposto (con l'art. 24, comma 1, lettera d)) che, a decorrere dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui all'articolo 1, comma 1 del medesimo decreto del Presidente della Repubblica, e' abrogato il presente articolo 3.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1998-06-18;233~art3 · fonte del testo