Art. 24 — Abrogazioni
A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, ovvero, in riferimento alle lett. c), d), e) seguenti, a decorrere dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui all'articolo 1, comma 1, sono abrogati:
- a)l'articolo 446, comma 1, del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297;
- b)l'articolo 1, comma 72, della legge 23 dicembre 1996, n. 662;
- c)il decreto del Ministro della pubblica istruzione in data 15 marzo 1997, n. 176;
- d)l'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 1998, n. 233;
- e)i Titoli II, III e IV del decreto ministeriale 24 luglio 1998, n. 331;
- f)il decreto del Ministro della pubblica istruzione in data 3 giugno 1999, n. 141;
- g)l'articolo 8 del decreto interministeriale 18 dicembre 2001, n. 131;
- h)l'articolo 35, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289. A decorrere dalla medesima data di cui al comma 1, sono abrogate le disposizioni di legge e di regolamento in contrasto con il presente decreto. Ai sensi dell'articolo 2, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, le disposizioni del presente regolamento non possono essere disapplicate o derogate da norme contrattuali.
Testo vigente dal 2 luglio 2009
