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Che cosa è cambiato dal 26 aprile 2007

Confronto con la versione in vigore dal 16 settembre 1994 al 26 aprile 2007. 423 parole tolte, 10 parole aggiunte in 12 capoversi.

tolto: E' autorizzata l'importazione di animali della specie bovina e suina soltanto da quei Paesi terzi compresi nell'elenco di cui all'art. 3, comma 1, che:

tolto: a) sono indenni dalle seguenti malattie nei cui confronti gli animali sono recettivi:

tolto: 1) da dodici mesi, da peste bovina,..., da pleuropolmonite contagiosa dei bovini, da febbre catarrale ovina, da peste suina africana e da paralisi contagiosa dei suini ovvero morbo di Teschen; la peste dei piccoli ruminanti, la malattia emorragica enzootica, il vaiolo degli ovini, il vaiolo dei caprini e la febbre della valle del Rift;

tolto: 2) da sei mesi, da stomatite vescicolare contagiosa;

tolto: b) non hanno proceduto da dodici mesi a vaccinazioni contro le malattie di cui alla lettera a), numero 1). 1-bis. L'introduzione di animali della specie bovina e suina e' autorizzata solo se provengono dal territorio di un Paese terzo che soddisfa una delle condizioni seguenti:

tolto: c) se il Paese terzo non e' indenne da afta epizootica da almeno due anni si applicano:

tolto: 1) le garanzie di cui alla lettera b) del presente comma;

tolto: 2) le garanzie supplementari stabilite dalla Comunita' economica europea 1-ter. Gli animali di cui alle lettere b) e c) del comma precedente dovranno essere inoltrati dall'ufficio veterinario di confine direttamente all'allevamento di destinazione od alle stalle di sosta dell'importatore in vincolo sanitario per l'isolamento ed osservazione degli stessi per un periodo di ventuno giorni. Il servizio veterinario della unita' sanitaria locale di competenza territoriale controllera' che tale periodo sia effettivamente rispettato e che l'isolamento venga espletato in locali separati fisicamente dalle restanti parti delle strutture sopracitate Ferme restando le condizioni previste ai commi 1, 1-bis e 1-ter precedenti, l'importazione e' consentita tenendo anche conto delle disposizioni comunitarie riguardanti:

Mostra gli altri 4 capoversi cambiati

tolto: a) norme di polizia sanitaria stabilite per le importazioni da un determinato Paese terzo, a seconda della specie e destinazione degli animali;

tolto: b) limitazioni delle autorizzazioni a specie particolari, ad animali da macello, da allevamento o da riproduzione, ad animali destinati ad usi particolari, nonche' le misure da applicare dopo l'importazione;

tolto: c) deroghe ad un determinato Paese terzo, che opera garanzie sanitarie equivalenti in materia di tubercolosi dei bovini, di brucellosi dei bovini e dei suini, e per quanto riguarda le malattie degli ovini e dei caprini, equivalenti a quelle di cui all'allegato A al decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1992, n. 566. 3. I suini inoltre devono provenire dal territorio di un Paese terzo che:

tolto: c) non ammetta nel proprio territorio suini che siano stati vaccinati da meno di dodici mesi contro la peste suina classicaaggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 31 GENNAIO 2007, N. 47

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1992-03-01;231~art4 · fonte del testo