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Che cosa è cambiato dal 26 aprile 2007

Confronto con la versione in vigore dal 19 marzo 1992 al 26 aprile 2007. 374 parole tolte, 10 parole aggiunte in 9 capoversi.

tolto: Le carni fresche, prima di essere ammesse al consumo nel territorio geografico della Comunita' economica europea, sono sottoposte ad un controllo sanitario, nonche' ad un controllo di polizia sanitaria effettuati da un veterinario ufficiale. Gli importatori o i loro rappresentanti devono comunicare, con almeno due giorni lavorativi di anticipo, il posto in cui le carni fresche saranno presentate per il controllo all'importazione, precisandone la quantita' e la natura, indicando, altresi', il momento dal quale il controllo medesimo puo' essere effettuato. Il controllo sanitario per le importazioni delle carni di cui agli articoli 11 e 12 viene effettuato mediante sondaggio; esso ha lo scopo di verificare:

tolto: a) il certificato di sanita', la conformita' delle carni fresche alle indicazioni di tale certificato, la bollatura;

tolto: b) lo stato di conservazione, l'eventuale insudiciamento e la presenza di germi patogeni;

tolto: c) la presenza di residui delle sostanze di cui all'art. 15;

tolto: d) se la macellazione ed il sezionamento siano stati effettuati in stabilimenti a tale scopo riconosciuti;

tolto: e) le condizioni di trasporto. E' vietata l'immissione nel mercato di carni fresche qualora dai controlli previsti al comma 1 risulti che:

tolto: a) le carni fresche sono inidonee al consumo umano;

tolto: b) le condizioni previste dal presente regolamento, dalla legge 29 novembre 1971, n. 1073, e dal decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1991, n. 312, non sono soddisfatte;

Mostra gli altri 1 capoversi cambiati

tolto: c) anche solo uno dei certificati di cui all'art. 16, non e' conforme alle prescrizioni in esso previste. Le carni fresche che non sono ammesse all'importazione devono essere respinte se non vi si oppongano motivi di polizia sanitaria o di sanita'; in questo caso esse devono essere distrutte. In deroga al comma 5, su richiesta dell'importatore o del suo mandatario, puo' essere autorizzata l'introduzione di carni fresche per scopi diversi dal consumo umano, purche' non costituiscano un pericolo per l'uomo o per gli animali a condizione che provengano da un Paese compreso nell'elenco di cui all'art. 3, comma 1, e nei confronti del quale non vigano misure restrittive di polizia sanitaria; dette carni restano vincolate all'uso per il quale la loro introduzione e' stata autorizzata e non possono essere inoltrate verso altro Stato membro. In ogni caso il certificato deve riportare le annotazioni da cui risulti chiaramente la destinazione riservata alle carni.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 31 GENNAIO 2007, N. 47

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1992-03-01;231~art18 · fonte del testo