Provvedimento abrogato dal d.lgs. 31 gennaio 2007, n. 47.
Abrogato dal 26 aprile 2007
Provvedimento abrogato dal d.lgs. 31 gennaio 2007, n. 47.
Abrogato dal 26 aprile 2007
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3 versioni dal 1992
Confronto con la versione in vigore dal 29 maggio 1994 al 26 aprile 2007. 282 parole tolte, 10 parole aggiunte in 14 capoversi.
tolto: E' vietata l'importazione di:
tolto: a) carni fresche provenienti da verri e da suini criptorchidi;
tolto: b) carni fresche:
tolto: 1) provenienti da animali cui siano state somministrate sostanze vietate dalla Comunita' economica europea;
tolto: 2) contenenti residui di sostanze ormonali, residui di antibiotici, antiparassitari o altre sostanze nocive o che potrebbero rendere pericoloso o nocivo per la salute umana il consumo di carni fresche, ove tali residui superino i limiti di tolleranza ammessi; le tolleranze ammesse sono fissate e possono essere modificate dalla Comunita' economica europea;
tolto: c) carni fresche trattate con radiazioni ionizzanti o ultraviolette, nonche' carni fresche provenienti da animali ai quali sono stati somministrati inteneritori o altri prodotti che possono alterare la composizione o i caratteri organolettici;
tolto: d) carni fresche la cui bollatura sanitaria e' stata eseguita con sostanze diverse da quelle previste all'allegato I, capitolo XI, punto 58;
tolto: e) carni fresche di animali risultati affetti da una qualunque forma di tubercolosi, nonche' carni fresche di animali nei quali sia stata constatata dopo la macellazione una qualsiasi forma di tubercolosi o la presenza di una o piu' cisti vive o morte di cysticercus bovis oppure di cysticercus cellulosae, o ancora, nel caso degli animali della specie suina, la presenza di trichine;
tolto: f) carni fresche provenienti da animali macellati troppo giovani;
tolto: g) parti di carcassa o frattaglie che presentano le lesioni traumatiche sopravvenute poco prima della macellazione, le malformazioni o le alterazioni di cui all'art. 11, comma 1, lettera d);
tolto: h) sangue;
tolto: i) carni tritate, carni sminuzzate in maniera analoga e carni separate meccanicamente;
tolto: l) carni fresche in pezzi di meno di cento grammi;
tolto: m) teste di bovini, nonche' parti della muscolatura e di altri tessuti della testa, ad eccezione di lingua e cervello.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 31 GENNAIO 2007, N. 47
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1992-03-01;231~art15 · fonte del testo
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