Art. 92 — Provvedimenti in caso di decesso

Nel caso di morte di un detenuto o di un internato, il sanitario, fatte le constatazioni di legge, presenta rapporto alla direzione. La direzione, contemporaneamente alla trasmissione della notizia del decesso alle autorita' previste dal secondo comma dell'articolo 44 della legge, fa denuncia di morte all'ufficiale di stato civile. I beni del defunto sono inventariati e copia dell'inventario e' inviata al sindaco del comune di origine o di residenza, per le notificazioni agli eredi. I beni sono consegnati agli eredi o agli altri aventi diritto, quando essi abbiano provato tale loro qualita', in base alla normativa vigente in materia. Decorso un anno dalla morte, senza che gli eredi o gli altri aventi diritto abbiano ritirato i beni, questi vengono trasmessi al tribunale del luogo, per la devoluzione successoria. Se si tratta di detenuti o di internati stranieri o italiani nati all'estero o di cui non si conosca il luogo di nascita, notizia del decesso e' data al procuratore della Repubblica presso il tribunale di Roma. Qualora alla sepoltura della salma non sia provveduto da parte dei congiunti, si provvede a cura e spese dell'amministrazione.

Testo vigente dal 22 agosto 2000

Norme correlate

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2000-06-30;230~art92 · fonte del testo