Art. 83 — Morte dello straniero
Nel caso di morte di cittadino straniero nello Stato, l'ufficiale dello stato civile spedisce sollecitamente copia dell'atto di morte al Ministero degli affari esteri per la trasmissione all'autorita' diplomatica o consolare dello Stato di cui il defunto era cittadino.
Testo vigente dal 30 dicembre 2000
