Art. 91 — Indicazioni negli atti dello stato civile

Negli atti dello stato civile previsti dal primo comma dell'articolo 44 della legge, devono essere indicati la strada e il numero civico dell'istituto ove il fatto si e' verificato, omettendo ogni altro riferimento.

Testo vigente dal 22 agosto 2000

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2000-06-30;230~art91 · fonte del testo