Art. 89 — Dimissione

La dimissione dei detenuti e degli internati si attua su ordine scritto della competente autorita' giudiziaria. La dimissione dei condannati che hanno espiato la pena ha luogo nel giorno indicato nel provvedimento, e, quando possibile, nelle ore antimeridiane. La dimissione degli altri detenuti e degli internati e' effettuata non appena la direzione riceve il relativo provvedimento. Quando all'esito della pena deve seguire a misura di sicurezza detentiva di cui sia stata disposta la esecuzione ai sensi articolo 679 del codice di procedura penale, o viceversa, non si da' corso alla dimissione e si procede, secondo le norme indicate dall'articolo 30, alla nuova assegnazione. Il centro di servizio sociale, i servizi territoriali competenti e il volontariato, di intesa fra loro, si adoperano per prendere contatto con il nucleo familiare presso cui il condannato o l'internato andra' a stabilirsi, ai fini degli opportuni interventi. I dimessi che, a causa di gravi infermita' fisiche o di infermita' o minorazioni psichiche, abbisognano di ricovero in luogo di cura, sono trasferiti alla piu' vicina appropriata istituzione ospedaliera. In caso di intrasportabilita', attestata dal sanitario, la dimissione puo' essere sospesa e l'infermo rimane nell'istituto dove, compatibilmente con le esigenze di organizzazione generali, gli sono evitate le limitazioni del regime penitenziario. Della sospensione e' data immediata comunicazione, quando si tratta di imputato, all'autorita' giudiziaria competente; quando si tratta di condannato o di internato, al magistrato di sorveglianza e, in ogni caso, al Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria. Se il dimesso non e' in grado di provvedere per suo conto a raggiungere il luogo della sua residenza, il direttore lo munisce, a richiesta, dei necessari titoli di viaggio; se trattasi di persona residente all'estero, vengono forniti i titoli di viaggio necessari per raggiungere il consolato del paese nel quale e' residente. All'atto della dimissione vengono consegnati al soggetto il peculio e gli oggetti di sua proprieta'. Il peculio e gli oggetti che non siano stati comunque ritirati dal dimesso sono trattenuti dalla direzione dell'istituto, che provvede, previe opportune ricerche, alla restituzione nel tempo piu' breve possibile. Trascorso un anno dalla dimissione senza che sia possibile la restituzione, gli oggetti vengono venduti a cura della direzione e il ricavato, unitamente all'eventuale peculio, viene versato alla Cassa delle ammende che trattiene la somma in deposito, ai fini della restituzione all'interessato.

Testo vigente dal 22 agosto 2000

Norme correlate

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2000-06-30;230~art89 · fonte del testo