Art. 679 c.p.p. — Misure di sicurezza

Quando una misura di sicurezza diversa dalla confisca e' stata, fuori dei casi previsti nell'articolo 312, ordinata con sentenza, o deve essere ordinata successivamente, il magistrato di sorveglianza, su richiesta del pubblico ministero o di ufficio, accerta se l'interessato e' persona socialmente pericolosa e adotta i provvedimenti conseguenti, premessa, ove occorra, la dichiarazione di abitualita' o professionalita' nel reato. Provvede altresi', su richiesta del pubblico ministero, dell'interessato, del suo difensore o di ufficio, su ogni questione relativa nonche' sulla revoca della dichiarazione di tendenza a delinquere. 211 ((1-bis. Sulla richiesta del pubblico ministero formulata ai sensi dell'articolo 658-bis il magistrato di sorveglianza provvede alla fissazione dell'udienza senza ritardo e comunque entro cinque giorni dalla richiesta medesima. Fino alla decisione, permane la misura di sicurezza provvisoria applicata ai sensi dell'articolo 312 e il tempo corrispondente e' computato a tutti gli effetti. Nelle more della decisione, la misura di sicurezza provvisoria puo' essere disposta con ordinanza dal magistrato di sorveglianza, su richiesta del pubblico ministero)) Il magistrato di sorveglianza sovraintende alla esecuzione delle misure di sicurezza personali.

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

Corte costituzionale

211

La Corte costituzionale, con sentenza 19 - 21 maggio 2014, n. 135 (in G.U. 1a s.s. 28/05/2014, n. 23), ha dichiarato "l'illegittimita' costituzionale degli artt. 666, comma 3, 678, comma 1, e 679, comma 1, cod. proc. pen., nella parte in cui non consentono che, su istanza degli interessati, il procedimento per l'applicazione delle misure di sicurezza si svolga, davanti al magistrato di sorveglianza e al tribunale di sorveglianza, nelle forme dell'udienza pubblica."

Testo vigente dal 10 agosto 2024

Corte di cassazione

5 massime che riguardano l’art. 679 c.p.p., dalle Rassegne del Massimario.

Leggi le 5 massime nel Massimario

Corte costituzionale

Questa norma è stata dichiarata illegittima. La declaratoria la rimuove con effetto retroattivo: vale anche per i rapporti sorti prima, se non esauriti.

  • Sentenza n. 135/2014

    Ha colpito questo articolo
    21 maggio 2014

    Sono costituzionalmente illegittimi, per contrasto con gli artt. 111, primo comma, e 117, primo comma, Cost., gli artt. 666, comma 3, 678, comma 1, e 679, comma 1, cod. proc. pen., nella parte in cui non consentono che, su istanza degli interessati, il procedimento per l'applicazione delle misure di sicurezza si svolga, davanti al magistrato di sorveglianza e al tribunale di sorveglianza, nelle forme dell'udienza pubblica. Il procedimento per l'applicazione delle misure di sicurezza, che ha ad oggetto l'accertamento della concreta pericolosità sociale della persona da sottoporre alla misura, non dà luogo ad un contenzioso a carattere meramente e altamente «tecnico», rispetto al quale il controllo del pubblico sull'esercizio dell'attività giurisdizionale - richiesto dall'art. 6, par. 1, della Convenzione europea dei diritti dell'uomo, così come interpretato dalla Corte di Strasburgo - possa ritenersi non necessario alla luce della peculiare natura delle questioni trattate. Per altro verso, la «posta in gioco» nella procedura in esame si presenta particolarmente elevata giacché, nella generalità dei casi, la verifica della pericolosità sociale è prodromica alla sottoposizione dell'interessato a misure di sicurezza personali che raggiungono, nel caso delle misure detentive, un tasso di afflittività del tutto analogo a quello delle pene detentive. Ne deriva che le disposizioni censurate, prevedendo che le misure di sicurezza siano applicate in esito ad un procedimento camerale senza la partecipazione del pubblico, violano l'art. 6, par. 1, della CEDU, in quanto, nonostante il giudice sia chiamato ad esprimere un giudizio di merito, idoneo ad incidere in modo diretto, definitivo e sostanziale su un bene primario dell'individuo, costituzionalmente tutelato, quale la libertà personale, non contemplano la possibilità per le persone coinvolte nel procedimento di chiederne lo svolgimento in forma pubblica, così ledendo il principio di pubblicità delle udienze giudiziarie, costituzionalmente rilevante anche in assenza di un esplicito richiamo in Costituzione. - Per l'illegittimità costituzionale dell'art. 4 della legge n. 1423 del 1956 e dell'art. 2- ter della legge n. 575 del 1965, nella parte in cui non consentono che, su istanza degli interessati, il procedimento per l'applicazione delle misure di prevenzione si svolga, davanti al tribunale e alla corte d'appello, nelle forme dell'udienza pubblica, v. la citata sentenza n. 93/2010. - Nel senso che le norme della CEDU, nel significato loro attribuito dalla Corte EDU, integrano, quali «norme interposte», il parametro costituzionale espresso dall'art. 117, primo comma, Cost., v. ex plurimis , a partire dalle citate sentenze n. 348/2007 e n. 349/2007, le sentenze nn. 30/2014, 264/2012, 236/2011, 113/2011 e 80/2011, anch'esse richiamate. - Per l'affermazione che la norma convenzionale - che si colloca pur sempre a livello sub-costituzionale - è inidonea ad integrare il parametro dell'art. 117, primo comma, Cost. se contrastante con altre norme della Costituzione, v., ex plurimis , le citate sentenze nn. 113/2011, 311/2009, 349/2007 e 348/2007. - Sul principio di pubblicità delle udienze giudiziarie e per l'affermazione che l'art. 6, par. 1, CEDU, come interpretato dalla Corte EDU, non contrasta con le conferenti tutele offerte dalla Costituzione, v. la citata sentenza n. 93/2010. - Nel senso che la pubblicità del giudizio, specie di quello penale, costituisce principio connaturato ad un ordinamento democratico, v. le citate sentenze nn. 373/1992, 69/1991 e 50/1989. - Sul carattere non assoluto del principio di pubblicità del giudizio e sulle particolari ragioni giustificative di discipline derogatorie, v. le citate sentenze nn. 212/1986 e 12/1971.

    Art. 666 c.p.p. · Art. 678 c.p.p. · Art. 679 c.p.p.

    Leggi la pronuncia
  • Sentenza n. 250/2018

    Questione infondata
    27 dicembre 2018

    Non è accolta l'eccezione di inammissibilità, per carente descrizione della fattispecie con conseguente mancanza di rilevanza, formulata nel giudizio incidentale di legittimità costituzionale dell'art 231, secondo comma, cod. pen. e degli artt. 676, comma 1, e 679, comma 1, cod. proc. pen. Il rimettente ha individuato e descritto la fattispecie e ha motivato la rilevanza delle questioni in modo plausibile, contestando la legittimità delle disposizioni censurate con diffuse argomentazioni, sì da offrire una sufficiente motivazione anche del dubbio di costituzionalità.

    Art. 676 c.p.p. · Art. 679 c.p.p. · Art. 3 cost. · Art. 231 c.p.

    Leggi la pronuncia
Altre pronunce che richiamano l’articolo (3)

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

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Citate insieme nelle massime

Le norme che le massime della Cassazione e della Consulta indicano accanto a questa nei riferimenti normativi.

Richiamate nel testo

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Rinviano a questo articolo

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Che cosa è cambiato dal 10 agosto 2024

Confronto con la versione in vigore dal 29 maggio 2014 al 10 agosto 2024. 78 parole aggiunte.

… ufficio, su ogni questione relativa nonche' sulla revoca della dichiarazione di tendenza a delinquere. aggiunto: 1-bis. Sulla richiesta del pubblico ministero formulata ai sensi dell'articolo 658-bis il magistrato di sorveglianza provvede alla fissazione dell'udienza senza ritardo e comunque entro cinque giorni dalla richiesta medesima. Fino alla decisione, permane la misura di sicurezza provvisoria applicata ai sensi dell'articolo 312 e il tempo corrispondente e' computato a tutti gli effetti. Nelle more della decisione, la misura di sicurezza provvisoria puo' essere disposta con ordinanza dal magistrato di sorveglianza, su richiesta del pubblico ministero Il magistrato di sorveglianza sovraintende alla esecuzione delle misure di sicurezza personali.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1988-09-22;447~art679 · fonte del testo