Art. 88 — Trattamento del dimittendo

Nel periodo che precede la dimissione, possibilmente a partire da sei mesi prima di essa, il condannato e l'internato beneficiano di un particolare programma di trattamento, orientato alla soluzione dei problemi specifici connessi alle condizioni di vita familiare, di lavoro e di ambiente a cui dovranno andare incontro. A tal fine, particolare cura e' dedicata a discutere con loro le varie questioni che si prospettano e ad esaminare le possibilita' che si offrono per il loro superamento anche trasferendo gli interessati, a domanda, in un istituto prossimo al luogo di residenza, salvo che non ostino motivate ragioni contrarie. Per la definizione e la esecuzione del suddetto programma, la direzione richiede la collaborazione del centro di servizio sociale, dei servizi territoriali competenti e del volontariato.

Testo vigente dal 22 agosto 2000

Norme correlate

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2000-06-30;230~art88 · fonte del testo