Art. 82 — Mezzi di coercizione fisica

La coercizione fisica, consentita per le finalita' indicate nel terzo comma dell'articolo 41 della legge, si effettua sotto il controllo sanitario con l'uso dei mezzi impiegati per le medesime finalita' presso le istituzioni ospedaliere pubbliche.

Testo vigente dal 22 agosto 2000

Norme correlate

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2000-06-30;230~art82 · fonte del testo