Art. 17 — Assistenza sanitaria
I detenuti e gli internati usufruiscono dell'assistenza sanitaria secondo le disposizioni della vigente normativa. Le funzioni di programmazione, indirizzo, coordinamento ed organizzazione dei servizi sanitari in ambito penitenziario, nonche' di controllo sul funzionamento dei servizi medesimi, sono esercitate secondo le competenze e con le modalita' indicate dalla vigente normativa. L'assistenza sanitaria viene prestata all'interno degli istituti penitenziari, salvo quanto previsto dal secondo comma dell'articolo 11 della legge. Sulla base delle indicazioni desunte dalla rilevazione e dall'analisi delle esigenze sanitarie della popolazione penitenziaria, sono organizzati, con opportune dislocazioni nel territorio nazionale, reparti clinici e chirurgici. In ogni caso in cui le prestazioni di carattere psichiatrico non siano assicurate a mezzo dell'opera di specialisti in psichiatria di ruolo, la direzione dell'istituto si avvale di specialisti ai sensi del quarto comma dell'articolo 80 della legge. ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 2 OTTOBRE 2018, N. 123)). ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 2 OTTOBRE 2018, N. 123)). Quando deve provvedersi con estrema urgenza al trasferimento di un detenuto o di un internato in luogo esterno di cura e non sia possibile ottenere con immediatezza la decisione della competente autorita' giudiziaria, il direttore provvede direttamente al trasferimento, dandone contemporanea comunicazione alla predetta autorita': da' inoltre notizia del trasferimento al Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria e al provveditore regionale. In ogni istituto devono essere svolte con continuita' attivita' di medicina preventiva che rilevino, segnalino ed intervengano in merito alle situazioni che possono favorire lo sviluppo di forme patologiche, comprese quelle collegabili alle prolungate situazioni di inerzia e di riduzione del movimento e dell'attivita' fisica.
Testo vigente dal 10 novembre 2018
