Art. 81 — Procedimento disciplinare

Allorche' un operatore penitenziario constata direttamente o viene a conoscenza che una infrazione e' stata commessa, redige rapporto, indicando in esso tutte le circostanze del fatto. Il rapporto viene trasmesso al direttore per via gerarchica. Il direttore, alla presenza del comandante del ((reparto di polizia penitenziaria)), contesta l'addebito all'accusato, sollecitamente e non oltre dieci giorni dal rapporto, informandolo contemporaneamente del diritto ad esporre le proprie discolpe. Il direttore, personalmente o a mezzo del personale dipendente, svolge accertamenti sul fatto. Quando il direttore ritiene che debba essere inflitta una delle sanzioni previste nei numeri 1) e 2) del primo comma dell'articolo 39 della legge convoca, entro dieci giorni dalla data della contestazione di cui al comma 2, ((l'accusato davanti a se')) per la decisione disciplinare. Altrimenti fissa, negli stessi termini, il giorno e l'ora della convocazione dell'accusato davanti al consiglio di disciplina. Della convocazione e' data notizia all'interessato con le forme di cui al comma 2. Nel corso dell'udienza, l'accusato ha la facolta' di essere sentito e di esporre personalmente le proprie discolpe. Se nel corso del procedimento risulta che il fatto e' diverso da quello contestato e comporta una sanzione di competenza del consiglio di disciplina, il procedimento e' rimesso a quest'ultimo. La sanzione viene deliberata e pronunciata nel corso della stessa udienza o dell'eventuale sommario processo verbale. Il provvedimento definitivo con cui e' deliberata la sanzione disciplinare e' tempestivamente comunicato dalla direzione al detenuto o internato e al magistrato di sorveglianza e viene annotato nella cartella personale.

Testo vigente dal 2 febbraio 2001

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Che cosa è cambiato dal 2 febbraio 2001

Confronto con la versione in vigore dal 22 agosto 2000 al 2 febbraio 2001. 2 parole tolte, 2 parole aggiunte.

… direttore per via gerarchica. Il direttore, alla presenza del comandante del reparto di polizia tolto: penitenziazia aggiunto: penitenziaria, contesta l'addebito all'accusato, sollecitamente e non oltre dieci giorni dal rapporto, informandolo contemporaneamente … dieci giorni dalla data della contestazione di cui al comma 2, l'accusato davanti a tolto: se aggiunto: se' per la decisione disciplinare. Altrimenti fissa, negli stessi termini, il giorno e l'ora …

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2000-06-30;230~art81 · fonte del testo