Art. 103 — Riduzioni di pena per la liberazione anticipata

Per l'inoltro delle richieste e delle proposte per la concessione del beneficio previsto dall'articolo 54 della legge ((,)) si applicano le disposizioni del comma 1 dell'articolo 96, in quanto compatibili. La partecipazione del condannato all'opera di rieducazione e' valutata con particolare riferimento all'impegno dimostrato nel trarre profitto dalle opportunita' offertegli nel corso del trattamento e al mantenimento di corretti e costruttivi rapporti con gli operatori, con i compagni, con la famiglia e la comunita' esterna. L'organo del pubblico ministero competente per l'esecuzione comunica al tribunale di sorveglianza la sentenza di condanna inflitta al soggetto per delitto non colposo commesso durante l'esecuzione della pena. L'ordinanza indica nel dispositivo la misura della riduzione apportata alla durata di una determinata pena in corso di esecuzione.

Testo vigente dal 2 febbraio 2001

Corte di cassazione

1 massima che riguarda l’art. 103, dalle Rassegne del Massimario.

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Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 2 febbraio 2001

Confronto con la versione in vigore dal 22 agosto 2000 al 2 febbraio 2001. .

Per l'inoltro delle richieste e delle proposte per la concessione del beneficio previsto dall'articolo 54 della leggetolto: ;aggiunto: , si applicano le disposizioni del comma 1 dell'articolo 96, in quanto compatibili. La …

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2000-06-30;230~art103 · fonte del testo