[1]Organismo indipendente di valutazione della performance

[2]1. Il Consiglio di amministrazione nomina, determinandone il compenso nel rispetto di criteri e limiti definiti dalla normativa vigente, l'Organismo indipendente di valutazione (OIV) di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, tra i soggetti iscritti all'Elenco nazionale dei componenti degli Organismi indipendenti di valutazione, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 2016, n. 105. 2. L'Organismo indipendente di valutazione e' costituito in forma monocratica. 3. L'Organismo indipendente di valutazione esercita in piena autonomia le attivita' di cui all'articolo 14, comma 4, del decreto legislativo n. 150 del 2009, e riferisce direttamente al Consiglio di amministrazione. 4. La durata dell'incarico dell'Organismo indipendente di valutazione e' di tre anni, rinnovabile una sola volta.

Testo vigente dal 13 marzo 2024

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2024-01-24;23~art9 · fonte del testo