Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 30 dicembre 2001

Confronto con la versione in vigore dal 19 marzo 1992 al 30 dicembre 2001. 132 parole tolte, 11 parole aggiunte.

tolto: Fatte salve le disposizioni di cui alla legge 15 febbraio 1963, n. 281, e successive modifiche, relative alla commercializzazione di mangimi composti, i mangimi complementari contenenti un tasso di additivo superiore ai tenori massimi fissati per i mangimi completi possono essere commercializzati solo se le istruzioni precisano - secondo la specie animale e l'eta' - la quantita' massima in grammi o in chilogrammi di alimento complementare da dare per animale e al giorno, conformemente alle disposizioni degli allegati I e II. La disposizione di cui al comma 1 non si applica ai prodotti consegnati ai fabbricanti di mangimi composti o ai loro fornitori. La dichiarazione di cui al comma 1 e' redatta in modo che, nel caso di utilizzazione conforme, la proporzione degli additivi non superi il tenore massimo fissato per i mangimi completi.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.P.R. 2 NOVEMBRE 2001, N. 433

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1992-03-01;228~art18 · fonte del testo