Art. 17 — Direzione generale per la programmazione e gestione delle risorse nazionali di politica regionale
Provvedimento abrogato dal d.p.r. 28 novembre 2008, n. 197.
Abrogato dal 1 gennaio 2009
Provvedimento abrogato dal d.p.r. 28 novembre 2008, n. 197.
Abrogato dal 1 gennaio 2009
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
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2 versioni dal 2007
Confronto con la versione in vigore dal 4 dicembre 2007 al 1 gennaio 2009. 303 parole tolte, 11 parole aggiunte in 9 capoversi.
tolto: La Direzione generale per la programmazione e gestione delle risorse nazionali di politica regionale si articola in 7 uffici di livello dirigenziale non generale e svolge le funzioni e i compiti di spettanza del Ministero nei seguenti ambiti:
tolto: a) in coerenza con le linee di programmazione strategica e nel quadro della politica regionale unitaria, iniziative, proposte e coordinamento in materia di programmazione e gestione delle risorse destinate ad interventi finanziati a valere sul Fondo per le aree sottoutilizzate, di cui agli articoli 60 e 61 della legge 30 dicembre 2002, n. 289;
tolto: b) istruttoria della proposta di riparto del Fondo per le aree sottoutilizzate che il Ministro dello sviluppo economico presenta al CIPE, tenuto conto delle richieste delle amministrazioni interessate;
tolto: c) valutazione dei fabbisogni finanziari degli interventi delle politiche economiche e regionali per lo sviluppo territoriale e la coesione, anche derivante da norme in fase di formulazione; connesse attivita' durante la successiva fase di approvazione delle norme;
tolto: d) gestione e monitoraggio dei flussi finanziari del Fondo per le aree sottoutilizzate di cui agli articoli 60 e 61 della legge 30 dicembre 2002, n. 289;
tolto: e) attuazione degli adempimenti previsti dall'articolo 5 della legge 17 maggio 1999, n. 144, anche attraverso la eventuale costituzione di una banca dati degli interventi su base territoriale finanziati con risorse pubbliche ordinarie e aggiuntive;
tolto: f) promozione della costituzione e dell'utilizzo delle banche dati finalizzate all'analisi degli investimenti pubblici di sostegno alle politiche di sviluppo territoriale; attivita' del Sistema informativo per gli investimenti territoriali (SINIT);
tolto: g) organizzazione e gestione delle risorse strumentali, finanziarie ed umane attribuite al Dipartimento, limitatamente agli aspetti caratterizzati da elevata specificita' e fatte salve le competenze di gestione unificata della Direzione generale per i servizi interni;
tolto: h) sviluppo e gestione del sistema informativo dipartimentale nell'ambito del sistema integrato del Ministero; coordinamento degli interventi di informatizzazione.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.P.R. 28 NOVEMBRE 2008, N. 197
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2007-11-14;225~art17 · fonte del testo
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