Provvedimento abrogato dal d.lgs. 6 settembre 2005, n. 206.
Abrogato dal 23 ottobre 2005
Provvedimento abrogato dal d.lgs. 6 settembre 2005, n. 206.
Abrogato dal 23 ottobre 2005
1 pronuncia che riguarda l’art. 3, dalle Rassegne del Massimario.
In tema di responsabilità per danno da prodotti difettosi, il fornitore deve essere considerato come "persona che si presenta come produttore", ai sensi dell'art. 3, par. 1 della Direttiva 85/374/CEE - nell'interpretazione fornitane dalla Corte di Giustizia UE (sentenza 19 dicembre 2024, in causa C-157/23) - e del corrispondente art. 3 del d.P.R. n. 224 del 1988, non solo quando abbia materialmente apposto il proprio nome, marchio o altro segno distintivo sul prodotto, ma anche quando il suo nome, o un suo elemento distintivo, coincide, da un lato, con il nome del fabbricante e, dall'altro, con il nome, il marchio o un altro segno distintivo apposto sul prodotto dal produttore medesimo, poiché in entrambi i casi il fornitore sfrutta la coincidenza tra la menzione di cui trattasi e la propria denominazione sociale per presentarsi al consumatore come responsabile della qualità del prodotto e suscitare in tale consumatore una fiducia paragonabile a quella che questi nutrirebbe se il prodotto fosse venduto direttamente dal suo produttore, ciò che giustifica, nell'ottica dell'obiettivo di aumento di tutela per il consumatore perseguito dalla normativa, l'estensione di responsabilità.
Art. 3
Tutte le 2 massime su questo articolo nel Massimario
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario, Rassegna di dicembre 2025 ↗.
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
3 versioni dal 1988
Confronto con la versione in vigore dal 15 marzo 2001 al 23 ottobre 2005. 126 parole tolte, 5 parole aggiunte.
tolto: Produttore e' il fabbricante del prodotto finito o di una sua componente, il produttore della materia prima, nonche', per i prodotti agricoli del suolo e per quelli dell'allevamento, della pesca e della caccia, rispettivamente l'agricoltore, l'allevatore, il pescatore ed il cacciatore. COMMAaggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. tolto: 2 FEBBRAIO 2001 aggiunto: 6 SETTEMBRE 2005, N. tolto: 25. Si considera produttore anche chi si presenti come tale apponendo il proprio nome, marchio o altro segno distintivo sul prodotto o sulla sua confezione. E' sottoposto alla stessa responsabilita' del produttore chiunque, nell'esercizio di un'attivita' commerciale, importi nella Comunita' europea un prodotto per la vendita, la locazione, la locazione finanziaria, o qualsiasi altra forma di distribuzione, e chiunque si presenti come importatore nella Comunita' europea apponendo il proprio nome, marchio o altro segno distintivo sul prodotto o sulla sua confezione. aggiunto: 206
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1988-05-24;224~art3 · fonte del testo
Usiamo cookie tecnici. Solo con il tuo consenso, dato con «Accetta», accendiamo anche il codice di Google Ads, per misurare i nostri annunci, e i banner pubblicitari animati del circuito Awin, con i loro cookie. Con la X o con «Rifiuta» continui a navigare solo con i cookie tecnici. Puoi cambiare idea da «Preferenze e cookie», in fondo alla pagina.