Fino all'emanazione della deliberazione dell'assemblea delle commissioni di sezione che determina l'ammontare della pena pecuniaria, questa e' stabilita nei limiti indicati dall'art. 26, secondo comma n. 2, dello statuto approvato con decreto del Presidente della Repubblica 20 ottobre 1962, n. 1842, e modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 1974, n. 859.
Testo vigente dal 9 giugno 1995
