Fino all'emanazione della deliberazione dell'assemblea delle commissioni di sezione che determina l'ammontare della pena pecuniaria, questa e' stabilita nei limiti indicati dall'art. 26, secondo comma n. 2, dello statuto approvato con decreto del Presidente della Repubblica 20 ottobre 1962, n. 1842, e modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 1974, n. 859.

Testo vigente dal 9 giugno 1995

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1995-05-19;223~art62 · fonte del testo