La Societa' provvede alla gestione, con contabilita' separata, di un fondo destinato alla solidarieta' fra soci e alla solidarieta' fra iscritti, avente denominazione "Fondo di solidarieta' fra soci e fra iscritti della S.I.A.E.". Il regolamento del Fondo stabilisce i limiti e le condizioni per la concessione delle prestazioni da esso erogate. La Societa', gli iscritti ed i soci contribuiscono al finanziamento del Fondo, con le modalita' e nelle misure indicate nel presente statuto e nel regolamento del Fondo.

Testo vigente dal 9 giugno 1995

Norme correlate

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1995-05-19;223~art60 · fonte del testo