Vigilanza del prefetto ((1. Il prefetto vigila affinche' gli adempimenti anagrafici, topografici, ecografici e di carattere statistico dei comuni siano effettuati in conformita' alle norme del presente regolamento.)) 2. La vigilanza viene esercitata a mezzo di ispezioni da effettuarsi, almeno una volta all'anno in tutti i comuni, da funzionari della prefettura appartenenti alle carriere direttiva e di concetto, competenti in materia anagrafica e statistica. 3. L'esito dell'ispezione deve essere comunicato all'((Istituto nazionale di statistica)).
Testo vigente dal 15 agosto 2015
