Vigilanza nelle regioni a statuto speciale 1. Le funzioni che in materia di ordinamento delle anagrafi della popolazione residente sono demandate ai prefetti, vengono esercitate, nelle regioni a statuto speciale nelle quali manchi l'organo prefettizio, dagli organi cui siano state devolute le attribuzioni dei prefetti attinenti a servizi statali svolti dai comuni.

Testo vigente dal 8 giugno 1989

Norme correlate

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1989-05-30;223~art53 · fonte del testo