Art. 16 — Abrogazioni
Provvedimento abrogato dalla l. 4 agosto 2017, n. 124.
Abrogato dal 29 agosto 2017
Provvedimento abrogato dalla l. 4 agosto 2017, n. 124.
Abrogato dal 29 agosto 2017
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 2010
Confronto con la versione in vigore dal 22 dicembre 2010 al 29 agosto 2017. 63 parole tolte, 9 parole aggiunte in 5 capoversi.
tolto: Sono abrogati:
tolto: a) gli articoli 8, 9, 12, 15 del regio decreto 13 gennaio 1910, n. 20;
tolto: b) l'articolo 2 della legge 23 febbraio 1960, n. 186;
tolto: c) gli articoli 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9 del decreto del Presidente della Repubblica 28 ottobre 1964, n. 1612;
tolto: d) l'articolo 10, comma 2, della legge 6 dicembre 1993, n. 509.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DALLA L. 4 AGOSTO 2017, N. 124
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2010-10-29;222~art16 · fonte del testo
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