Art. 12 — Personale
Provvedimento abrogato dalla l. 4 agosto 2017, n. 124.
Abrogato dal 29 agosto 2017
Provvedimento abrogato dalla l. 4 agosto 2017, n. 124.
Abrogato dal 29 agosto 2017
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 2010
Confronto con la versione in vigore dal 22 dicembre 2010 al 29 agosto 2017. 75 parole tolte, 9 parole aggiunte.
tolto: I rapporti di lavoro dei dipendenti del Banco sono disciplinati dalle disposizioni del capo I, titolo II del libro V del codice civile e dalle leggi sui rapporti di lavoro subordinato nell'impresa, nonche' dai contratti collettivi di lavoro. E' fatto divieto al personale di attendere a mansioni o disimpegnare incarichi incompatibili con le funzioni esercitate presso il Banco ed, in particolare, di svolgere attivita' connesse con l'industria ed il commercio delle armi e delle munizioni.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DALLA L. 4 AGOSTO 2017, N. 124
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2010-10-29;222~art12 · fonte del testo
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