Art. 5 — Sanzioni

Ai sensi dell'articolo 22, comma 3, del decreto legislativo n. 114 del 1998, le violazioni delle disposizioni di cui all'articolo 1, commi 2, 4, 5 e 6, e all'articolo 3, commi 1 e 2, del presente decreto, sono punite con la sanzione amministrativa pecuniaria da L. 1.000.000 a L. 6.000.000. Chiunque effettua vendite sottocosto al di fuori delle ipotesi previste dall'articolo 2, commi 1 e 2, e' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da L. 1.000.000 a L. 6.000.000. Ai sensi del predetto articolo 22, comma 2, in caso di particolare gravita' o di recidiva puo' essere disposta, quale sanzione amministrativa accessoria, la sospensione dell'attivita' di vendita per un periodo non superiore a venti giorni. La recidiva si verifica qualora sia stata commessa la stessa violazione per due volte in un anno nel medesimo punto di vendita, anche se si e' proceduto al pagamento in misura ridotta.

Testo vigente dal 12 giugno 2001

Norme correlate

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2001-04-06;218~art5 · fonte del testo