Art. 6 — Disposizioni finali

Resta ferma la competenza dell'Autorita' garante della concorrenza e del mercato ad intervenire ai sensi del decreto legislativo n. 74 del 1992. Resta ferma la competenza dell'Autorita' garante della concorrenza e del mercato nel caso di vendita sottocosto effettuata da un esercizio commerciale che abusa di posizione dominante, ai sensi dell'articolo 3 della legge 10 ottobre 1990, n. 287. Resta ferma altresi', la competenza del giudice ordinario, nel caso di vendita sottocosto effettuata da un esercizio commerciale che compie atti di concorrenza sleale rientranti nelle ipotesi di cui all'articolo 2598, comma primo, numero 3), del codice civile. Le disposizioni contenute nel presente decreto sono applicate a decorrere dal centoventesimo giorno dalla data di entrata in vigore.

Testo vigente dal 12 giugno 2001

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2001-04-06;218~art6 · fonte del testo