Verificati gli importi dei diritti di segreteria che risultano non pagati, aumentati degli accessori a qualunque titolo dovuti, le camere di commercio procedono alla valutazione circa la convenienza economica della procedura di recupero ai sensi dell'articolo 26, comma 10, del decreto del Presidente della Repubblica 2 novembre 2005, n. 254. La valutazione di cui al comma 1 viene comunicata al collegio dei revisori dei conti di cui all'articolo 17 della legge 29 dicembre 1993, n. 580. Valutata la convenienza al recupero, il responsabile del procedimento intima all'interessato di pagare le somme dovute, con le modalita' in uso presso le camere di commercio, entro il termine di trenta giorni dalla ricezione della intimazione, avvertendo che, in mancanza, si procedera' alla riscossione coattiva dell'importo mediante iscrizione a ruolo. La suddetta intimazione vale atto di costituzione in mora del debitore, anche ai sensi dell'articolo 2943, comma 3, del codice civile. La riscossione coattiva dei diritti di segreteria e' effettuata mediante ruolo.

Testo vigente dal 16 dicembre 2010

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2010-10-20;215~art3 · fonte del testo